Per affidamento dei figli si intende la ripartizione della potestà genitoriale sui figli minorenni in caso di non-convivenza dei genitori. In questo caso, dunque, i figli minorenni non vengono affidati ad una seconda famiglia di supporto, bensì vengono affidati ai genitori naturali che provvederanno separatamente, secondo le norme dettate dal giudice, alla crescita ed all'educazione della prole. Questo tipo di provvedimento si verifica in ogni caso di cessazione di convivenza, indipendentemente che si tratti di coppie di fatto, divorzio o separazione, e mira al mantenimento di un rapporto equilibrato del minore con entrambe i genitori.
L'affidamento dei figli prevede però tre diverse tipologie di affido, ossia: - Affido esclusivo: questo provvedimento prevede l'affidamento del minore ad un solo genitore, escludendo così l'alto dalla patria potestà (solitamente il minore viene affidato alla madre). - Affido congiunto: in questo caso, che si verifica sia per la separazione dei coniugi che per il divorzio, il minore viene affidato ad entrambe i genitori, i quali dovranno cooperare nella gestione di tutto ciò che riguarda i figli. - Affido congiunto: in caso di cessazione di convivenza, questo provvedimento regola l'affidamento dei minori assegnando la cura della prole ad entrambe i genitori, i quali eserciteranno però la patria potestà separatamente. Quando i figli saranno con lui, ogni genitore sarà dunque responsabile in toto. Diversamente dall'affido congiunto, l'affido congiunto non richiede cooperazione tra i genitori, bensì, suddivide, in maniera equilibrata, le responsabilità nei confronti dei figli e definisce la permanenza di questi ultimi presso ciascun genitore.
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